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Scudo fiscale / Domande e risposte

a cura di Marco Piazza e Benedetto Santacroce

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2 ottobre 2009

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14 - Obbligatorio rimpatriare gli investimenti in Svizzera
Avrei intenzione di usare lo scudo fiscale per regolarizzareun mio modesto investimento in Svizzera, che possedevo già al 31 dicembre 2008. Sono residente in Italia. Il problema è che non sono in grado di rimpatriare il capitale in tempi brevi, per motivi legati sia a vincoli posti dal gestore sul disinvestimento sia (e soprattutto) a una sua possibile insolvenza (per la quale potrei essere costretta ad adire le vie legali in Svizzera). Vorrei sapere: posso fare uso dello scudo fiscale in tali condizioni senza contestuale rimpatrio? Se posso usare lo scudo ma successivamente non riuscissi a rientrare in possesso del capitale investito, potrei chiedere il rimborso della tassa pagata sullo stesso? Se invece non posso usare lo scudo, cosa mi consiglia?
Il quesito a oggi non trova una reale soluzione. In effetti, l'articolo 13-bis,comma1, lettera b), del decreto legge 78 del 2009 non ammette per la Svizzera altra forma di regolarizzazione se non attraverso l'effettivo rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero. Pertanto nel caso di specie il contribuente non è nelle condizioni di poter aderire allo scudo fiscale. È però necessario tenere sotto costante attenzione gli sviluppi futuri che potrebbero venire da modifiche normative.

15 - Per accedere all'agevolazioneoccorre essere residenti in Italia
Risiedo in Belgio (e sono iscritto all'Aire) da circa 5 anni. Oltre a investimenti e abitazione di proprietà in Belgio assoggettati alla legislazione fiscale locale, ho un investimento fatto in Svizzera 8 anni fa, quando ero ancora residente in Italia. Tale investimento non è dichiarato né in Belgio né in Italia. Per regolarizzare la mia posizione, devo dichiarare l'investimento in Belgio o in Italia ? Nel secondo caso, posso usare lo scudo fiscale 2009?
Lo scudo fiscale è ammesso, in base al combinato disposto dell'articolo 13-bis, comma5, del decreto legge 78 del 2009 e dell'articolo 11, comma1, lettera a), del decreto legge 350 del 2001, solo per le persone fisiche che sono residenti in Italia in base all'articolo 5 del Tuir, nonché, come hanno chiarito sia la circolare 99/E/2001, sia la bozza di circolare diffusa dal fisco il 15 settembre scorso, per i soggetti residenti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata indicati dal decreto 4 maggio 1999. Il lettore che ha formulato la domanda non è residente in Italia, ma in Belgio, che non ricompreso nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata. Pertanto, l'istante non è ammesso alla regolarizzazione connessa allo scudo fiscale. Per completezza, si ricorda che il requisito della residenza deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente nei periodi di imposta precedenti.

16 - L'agevolazione apre ai risparmiconservati in Australia
Sono cittadino australiano residente in Italia da più di 15 anni con capitale investito in azioni e fondi comuni in Australia, i cui redditi non sono mai stati dichiarati né al fisco italiano né al fisco australiano. Non faccio più dichiarazioni dei redditi in Australia da quando risiedo in Italia mentre in Italia ho sempre compilato il 740/730. Posso ottenere la liquidazione e il rimpatrio del capitale con loscudo fiscale?
Da quanto indicato nel quesito sussistendo il requisito soggettivo, in quanto il soggetto è residente in Italia, ed esistendo i requisiti oggettivi, vale a dire la detenzione di attività all'estero e la loro omessa dichiarazione in Italia, si ritiene che il soggetto sia ammesso allo scudo fiscale.

17 - Lo scudo non blocca i procedimenti in corso
Dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo al decreto 78 del 2009, in presenza di procedimenti in corso, la regolarizzazione e il rimpatrio possono essere utilizzati a sfavore del contribuente. Per «procedimenti in corso»si intendono solo le verifiche fiscali o anche i procedimenti penali?
Si tratta dei procedimenti in generale oppure l'utilizzabilità a sfavore del contribuente si limita ai procedimenti che hanno per oggetto l'esportazione di capitali o l'antiriciclaggio?
L'espressione «procedimento in corso» utilizzata dallegislatore all'articolo 1,comma1, lettera b), del decretolegge103 del2009che integra l'articolo 13-bis,comma3, del decreto legge78 del2009è molto ampiae si deveinterpretare in stretta connessione con la regola impostadallo stessocomma3. Pertanto, anche se sul tema siauspicaun intervento interpretativo dell'agenzia delleEntrate, si ritiene che i dati relativi al rimpatrio e allaregolarizzazione possano essere utilizzati contro ilcontribuente in qualsiasi forma di procedimento penalee/o amministrativo che sia in corso al 5 agosto2009(data di conversione in legge del decreto 78del 2009).

18 - Più strade per valorizzare azioni e obbligazioni
Come si determina il valore delle azioni o obbligazioni? Devono essere necessariamente monetizzate?
Per la valorizzazione delle azioni e delle obbligazioni ai fini della dichiarazione riservata, come ha sottolineato la circolare 85/E/2001, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici. In effetti, il contribuente può alternativamente utilizzare il valore corrente, ovvero il costo di acquisto ovvero un valore intermedio. Comunque non è mai possibile superare il valore determinato sulla base dei criteri fissati dall'articolo 9 del Tuir. Ovviamente solo il valore dichiarato otterrà i vantaggi connessi all'emersione. Al contrario, per la valorizzazione dei redditi di natura finanziari a eventualmente prodotti a seguito del rimpatrio possono essere adottati, anche in deroga ai criteri ordinari del Tuir, come stabilisce l'articolo 14, comma5-bis, del decreto legge 350 del 2001, alternativamente uno dei seguenti valori: il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione; il valore fornito all'intermediario mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa in base all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo461/97; l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Per completezza si segnala che, come evidenzia la circolare 99/E/2001, resta sempre ferma la possibilità per il fisco di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti per effetto di operazioni di valutazione connessi alla tassazione delle predette attività finanziarie.

2 ottobre 2009
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